Il ventiduenne centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli è indagato dalla Procura di Torino nell’ambito di un’inchiesta su un giro di scommesse su piattaforme online non autorizzate.
Del procedimento è stata informata la Procura della Figc il 30 agosto scorso dai legali del giocatore che dopo le rivelazioni del quotidiano torinese La Stampa, hanno precisato che: “Nicolò Fagioli si è autodenunciato” alla giustizia sportiva” e “sta affrontando con responsabilità la vicenda, in un’ottica di massima trasparenza e collaborazione con l’Autorità giudiziaria ordinaria e sportiva, come dimostra il fatto di essersi attivato per primo e tempestivamente nei confronti della Procura Federale. Nicolò è sereno ed è massimamente concentrato sulla Juventus e sul campionato“.
Ora la Procura federale dovrà accertare se il bianconero abbia effettivamente scommesso su quei siti e su cosa. In caso di violazione di quanto previsto dal Codice di Giustizia sportiva, Fagioli rischia da una semplice inibizione a fino a 3 di squalifica e un’ammenda non inferiore a 25mila euro.
Cosa prevede il codice di Giustizia Sportiva
Il divieto di scommesse e l’obbligo di denuncia per i tesserati è stabilito dai comma 1 e 2 dell’articolo 24 del Codice di Giustizia Sportiva.
Comma 1: “Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC, della FIFA e della UEFA”.
Comma 2: “Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, presso i soggetti non autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC, della FIFA e della UEFA. Agli stessi è fatto, altresì, divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, presso soggetti autorizzati a riceverle relativamente a gare delle competizioni in cui militano le loro squadre”.
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